IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione  promuove e favorisce, in conformita' ai princi'pi
sanciti dalla Costituzione, dal proprio  statuto  e  dalla  normativa
comunitaria   e   nazionale,   nonche'   agli  atti  di  indirizzo  e
coordinamento emanati dallo Stato ai sensi dell'art.  4  del  decreto
del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, una incisiva
ed  organica  tutela  dell'ambiente  nei  suoi  vari   aspetti,   con
l'obiettivo  di  garantire  le condizioni indispensabili al progresso
civile, agli  interessi  fondamentali  della  collettivita'  ed  alla
qualita' della vita.